Art. 9.
(Albo dei consulenti tecnici).

      1. Presso la Direzione generale è istituito un albo dei consulenti tecnici, di seguito denominato «albo».
      2. I soggetti, privati o pubblici, che intendano essere iscritti all'albo devono inoltrare apposita domanda al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato: «Direttore generale».
      3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione della categoria, delle specialità e dei curricula vitae, nonché il certificato di iscrizione all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura ovvero ad omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze professionali svolte.
      4. I soggetti interessati devono specificare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei Paesi destinatari. Essi devono tempestivamente informare la Direzione generale qualora

 

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intendano cancellare il proprio nominativo dall'albo.
      5. La Direzione generale si riserva il diritto di cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o privati che hanno ottemperato ai propri impegni in modo non conforme alle finalità e ai princìpi stabiliti dalla presente legge.